La Corte di appello di LYON ha di nuovo fatto applicazione di una giurisprudenza ormai consolidata rifiutando ad un agente di commercio la propria domanda di pagamento di un indennità di cessazione di un contratto di agente di commercio nei confronti del suo mandante (nel nostro caso italiano). Di fatti quando viene constatato dal Tribunale che l’agente non ha trattato con la clientela, la giurisprudenza francese rigetta tale domanda.
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