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La Corte di appello di LYON ha di nuovo fatto applicazione di una giurisprudenza ormai consolidata rifiutando ad un agente di commercio la propria domanda di pagamento di un indennità di cessazione di un contratto di agente di commercio nei confronti del suo mandante (nel nostro caso italiano). Di fatti quando viene constatato dal Tribunale che l’agente non ha trattato con la clientela, la giurisprudenza francese rigetta tale domanda.

La negoziazione

Si ricorda che l’articolo 1 della Direttiva 86/653 CE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti stabilisce che l’agente:

2. Ai sensi della presente direttiva per «agente commerciale» si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata «preponente», la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.

Un altro articolo della detta Direttiva (art. 3) riprende fa riferimento all’obbligo di trattare:

2. In particolare, l’agente commerciale deve:

  1. adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato;

Si nota che la versione francese della detta Direttiva usa della parola “négocier”in italiano : negoziare oppure trattare.

Precisiamo ancora che la legge francese, di trasposizione della Direttiva, del 25 Giugno 1991, la quale è stata integrata nel Codice di commercio francese negli articoli L 134-1 e seguenti, ha ripreso esattamente la parola “négocier” nell’articolo L 134-1 :

« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. »

Conviene ancora notare che il Codice civile italiano non utilizza ne la parola negoziare ne la parola trattare nei paragrafi relativi all’agente di commercio.

La giurisprudenza sulla negoziazione

Sul fondamento sia della direttiva e che del Codice di commercio francese, i tribunali e Corti di appello francesi escludono l’applicazione degli articoli L 134-1 e seguenti sull’agente di commercio all’intermediario che non effettivamente e di maniera permanente non tratta con la clientela.

Tale giurisprudenza ha cominciato negli anni 2000 all’occasione di una controversia tra un agente e un fornitore di abbonamenti telefonici.

La Corte di appello di LYON

Nell’affare il mandatario aveva la possibilità di fare firmare abbonamenti senza nessuno potere di intervenire nei contratti in particolare sul prezzo. Si capisce che tale giurisprudenza è stata dall’inizio molto difficilmente accettata dal Tribunali di primo grado e dalle Corti di appello.

Un studio sommario della giurisprudenza ci ha condotto a raccogliere 17 sentenze della Suprema Corte confermando la prima sentenza e oltre 19 sentenze di Corti di appello. In pratica la conseguenza del rifiuto di applicare la legge francese, molto proficua per l’agente rispetto la legge italiana, è l’impossibilità per il presupposto agente di richiedere al giudice la condanna del suo preponente a pagare l’indennità di cessazione del rapporto prevista dall’articolo L 134-12 del Codice di commercio francese. Conviene completare precisando che i tribunali e Corti francesi hanno più volte precisato che l’onere della prova di avere negoziato (trattato) ricade sull’attore della domanda e quindi sul presupposto agente di commercio.

Lo studio BONSIRVEN ha avuto l’opportunità di ottenere in numerosi occasioni l’applicazione di tale giurisprudenza. L’ultima volta dinanzi alla Corte di appello di LYON la quale con sentenza del 9 novembre 2017 ha respinto la domanda di un agente di commercio francese vs. un preponente italiano.

La Corte di LYON ha ritenuto che l’agente di commercio francese non aveva difatti portato la prova di avere trattato (negoziato) in maniera permanente con la clientela. Tale sentenza è interessantissima in quanto non solo conferma che l’onore della prova ricade sull’agente ma precisa ancora che questa negoziazione deve essere permanente.

Le conclusioni

Di tale giudicato possiamo concludere che una negoziazione occasionale non permette di applicare la legge francese sul contratto di agente di commercio. Tuttavia la Corte non si è espressa sulla definizione della negoziazione. Rimane quindi la questione dei criteri da prendere in considerazione dal Giudice per giudicare se l’intermediario ha negoziato o meno ?

Per rispondere a questa questione si puo rivalersi ad una sentenza della Corte di cassazione francese in data del 15 marzo 2017. La Suprema Corte giudicato che un intermediario può essere considerato come un agente al senso della legge francese e della Direttiva CE quando :

  1. Organizza incontri con compratori e futuri clienti
  2. Propone l’insediamento dei prodotti del preponente
  3. Visita i negozi (boutiques)
  4. Formula offerte commerciali
  5. Propone cataloghi e flyer dei prodotti
  6. Propone i termini di consegna
  7. Propone le quantità (volumi) e i prezzi

Conviene notare che la suprema Corte non ha precisato ancora se tutti i criteri dovrebbero essere raccolti oppure una parte sola di loro, o se uno di loro ha più peso degli altri. A tale proposito consideriamo che i punti 1 a 5 sono spesso constatati e che solo i punti 6 e 7 sono determinanti per convincere un Tribunale. Difatti possiamo dire che tutti i procacciatori d’affari soddisfacciano i punti 1 a 5. Solo un agente risponde ai criteri 6 a 7.

E dobbiamo aggiungere che da una consolidata giurisprudenza i giudici francesi non possono ritenere sia l’intitolato del contratto che la denominazione utilizzata tra le parti nei loro scambi.

In sintesi

È sola l’attività effettiva e reale di negoziazione e/o di mandatario dell’intermediario che deve essere considerata dal giudice per applicare la legge molto favorevole sul contratto di agente di commercio.

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Iscritto all’ordine degli avvocati di Lione, di Parigi e di Milano. Specializzazioni in Diritto internazionale e dell’Unione europea ed in Diritto societario. Considerato come un attore di riferimento nelle problematiche giuridiche tra la Francia e l’Italia. Parla fluentemente l’italiano.

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