Agente di commercio, indennità di cessazione del rapporto e indennità sostitutiva di preavviso nel caso di colpa grave scoperta dopo la rottura.
Colpa grave dell’agente di commercio e indennità di cessazione del rapporto.
Ricordiamo che l’indennità dovuta all’agente di commercio nel caso di cessazione del contratto (scadenza oppure rottura) viene di solito fissata dalle Giurisdizioni francesi a 2 anni di provvigioni calcolati sulla media degli ultimi 3 anni.
Quindi diversamente della legge italiana l’indennità in Francia non viene limitata ad un anno di provvigione calcolata sulla media degli ultimi 5 anni.
La sola possibilità per il preponente di evitare di pagare tale indennità è di motivare la rottura del rapporto. Tale motivazione deve fare riferimento alla colpa grave dell’agente.
Rimane la problematica della definizione della colpa grave e dell’eventuale necessità di motivare la rottura precisando la colpa grave.
Il caso sottoposto alla Suprema Corte francese.
Un proponente francese risolve il rapporto con il suo agente di commercio per diverse colpe gravi. Un mese dopo la rottura, il preponente scopre che il suo agente vendeva dei prodotti concorrenti.
L’agente di commercio contesta queste colpe gravi e chiama in causa il preponente chiedendo un indennità di cessazione del rapporto e un indennità sostitutiva di preavviso.
La sentenza della Corte di appello di PARIGI.
In secondo grado la corte di appello di PARIGI con sentenza del 15-09-2016 condanna il preponente a pagare all’agente di commercio l’indennità di cessazione del rapporto e l’indennità di preavviso. La Corte d’appello ha giudicato che la commercializzazione di prodotti concorrenti non può essere considerata come una colpa grave in quanto è stata scoperta dopo la rottura.
La sentenza della Suprema Corte
La Corte di cassazione sanziona la Corte di appello di PARIGI. La Suprema Corte francese giudica che non è rilevante che la concorrenza sleale dell’agente sia stata scoperta dopo la rottura e che non è stata indicata nella motivazione di rottura dal momento in cui è stata commessa prima della rottura.
CONCLUSIONE :
È ormai possibile possibile evitare di pagare all’agente di commercio l’indennità di cessazione del rapporto motivando a posteriori la colpa grave dell’agente di commercio scoperta dopo la rottura.