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Agente di commercio francese. Spesso appare necessario nello scopo di valutare le competenze dell’agente di commercio di prevedere un periodo di prova. Benché necessario è possibile un periodo di prova ? E qualle è la conseguenza di non continuare la relazione ?

Un periodo di prova è possibile per il contratto di agente di commercio

Ricordiamo che la Direttiva Europea del 18-12-1986 sul rapporto di agente di commercio non ha previsto niente relativamente ad un periodo di prova. La legge francese del 21-06-1991 che ha trasposata la Direttiva CE del 1986 non precisa niente.

Quindi non essendo proibito, il periodo di prova appare possibile purché sia precisato chiaramente nel contratto sottoscritto oppure nella lettera di assunzione.

La questione quindi non è di sapere se è possibile prevedere un periodo di prova con l’agente di commercio ma di sapere cosa succede se il periodo di prova non è soddisfacente per il preponente. È dovuta l’indennità di cessazione del rapport prevista dagli articoli L 134-12 e L134-13 del Codice di commercio?

La sentenza della Corte di cassazione francese del 2015

In un primo tempo la Corte di cassazione francese con una sentenza del 23-06-2015 che è stata criticata. Per la Suprema Corte francese è possibile prevedere un periodo di prova e in tale caso il contratto non essendo definitivamente convenuto non è dovuta l’indennità di cessazione del rapporto prevista dal Codice di commercio nel caso di non continuazione del rapporto.

Tale decisione sembrava strana in quanto sia la Direttiva CE del 1986 che gli articoli L 134-1 e seguenti del codice di commercio considerano l’indennità di cessazione come una disposizione di ordine pubblico.

La sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea del 2018

Con una sentenza del 19-04-2018 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato :

L’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento ivi prevista, rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, è applicabile nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto stesso.

Conclusioni :

Possiamo affermare di conseguenza che preponente et agente di commercio possono prevedere un periodo di prova.

Tuttavia nel caso di non continuazione del periodo di prova, il preponente dovrà per legge riconoscere all’agente di commercio un indennità di cessazione del rapporto.

Rimane la questione dell’importo dell’indennità. Ricordiamo che la legge francese non prevede nient su questo importo e di conseguenza bisogna studiare la giurisprudenza francese la quale abitualmente e salvo colpa grave dell’agente di commercio fissa l’importo dell’indennità  a due anni di provvigioni calcolati sulla media degli ultimi tre anni e nel caso di rapporto di durata inferiore, alla durata effettiva. Per esempio per un rapporto di 9 mesi, l’indennità porterebbe essere fissata a :

(totale provvigioni per i 9 mesi / 9) X 24 mesi

Si pone un’altra questione : Quid del preavviso e dell’indennità sostitutiva di preavviso ? Consideriamo che il preavviso è dovuto essendo come l’indennità di cessazione del rapporto di ordine pubblico. Di conseguenza viene dovuta l’indennità sostitutiva di preavviso.

Morale della favola : non serve a niente prevedere un periodo di prova nel contratto di agente di commercio.

Iscritto all’ordine degli avvocati di Lione, di Parigi e di Milano. Specializzazioni in Diritto internazionale e dell’Unione europea ed in Diritto societario. Considerato come un attore di riferimento nelle problematiche giuridiche tra la Francia e l’Italia. Parla fluentemente l’italiano.

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