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I

n un precedente articolo abbiamo visto le conseguenze di non avere sottoscritto un contratto con un agente francese (legge francese e foro competente francese).

Inoltre sono state studiate le due possibilità legali di difesa nei confronti di un agente francese attore di una azione legale nei confronti del proprio preponente italiano.

Per altri Post evitiamo il lettore a studiare oltre post agente di commercio

Il presente post interessa un’azione legale iniziata da un agente di commercio francese nei confronti  del suo preponente italiano in seguito alla rottura all’iniziativa dell’azienda italiana. L’agente sollecitava dal Tribunale di commercio di LYON la condanna dal suo mandante a pagare un indennità di cessazione di contratto e un indennità sostitutiva di preavviso, oltre ad l’indennità prevista dall’articolo L 442-6 del Codice di commercio francese (rottura di una relazione stabilità senza preavviso sufficiente).

LA SENTENZA

Con sentenza del 14/4/2017, il nostro Studio legale ha ottenuto dal Tribunale di commercio di LYON il rigetto di tutte le domande dell’agente, considerando che :

  • l’articolo L 442-6 del Codice di commercio non poteva ricevere applicazione nel caso sia del contratto di agente che nel caso del mandato
  • l’agente non aveva portato la prova di avere negoziato per l’azienda italiana.
  • l’agente era un semplice mandatario al senso degli articoli 1984 e seguenti del codice civile francese

La non applicazione dell’articolo L 442-6 al contratto di agente di commercio è ormai un principio giuridico già consacrato e ribadito diverse volte dalla Suprema Corte francese.

LA NEGOZIAZIONE

Il criterio di NEGOZIAZIONE è stato ormai anche lui consacrato e attuato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, dalle Corti di appello e dalle giurisdizioni di primo grado, di conseguenza il Tribunal di commercio di LYON fa giusta applicazione di questa giurisprudenza consolidata.

La cosa tuttavia interessante in questa sentenza è il fatto che il Tribunale di LYON abbia utilizzato le dichiarazioni dell’agente nelle sue memorie per giudicare che l’agente non aveva nessuno potere di negoziazione.

Difatti l’agente nelle proprie memorie aveva affermato che il motivo per il quale non aveva potuto raggiungere il fatturato minimo, vantato da lui stesso all’inizio della relazione per convincere il preponente, era il fatto che i prezzi erano troppo alti.

Il tribunale interpreta questa dichiarazione dell’agente come la prova che non poteva negoziare i prezzi e quindi impegnare il proprio preponente. E di conseguenza l’agente di commercio non negoziava con la clientela.

LA STRATEGIA DI DIFESA

La strategia vincente attuata dallo Studio nostro era di rimproverare all’agente il non raggiungimento di fatturato. L’agente doveva rifiutare questa affermazione e per questo ha fatto presente che i prezzi erano troppo alti. È ovvio che l’agente allegando tale argomento rischiava di dare al giudice la giusta motivazione per rigettare la sua domanda ritenendo la non negoziazione da parte sua.

Il tranello ha funzionato.

CONSEGUENZA DEL FATTO CHE L’AGENTE NON POTEVA PREVALERSI DELLO STATO DELL’AGENTE DI COMMERCIO : SEMPLICE MANDATARIO

Non essendo un agente al senso degli articoliL 1341-1 e seguenti del Codice del lavoro, il tribunale di commercio di LYON ha giudicato che l’attore era un semplice mandatario al senso dell’articolo 1984 del Codice civile francese. Essendo un semplice mandatario, l’azienda poteva liberamente interrompere, per giusta causa (legittimi motivi) e non per colpa grava (come previsto per l’agente di commercio art. L 134-13 del C. commercio) il rapporto senza riconoscere nessuna indennità.

CONCLUSIONE :

La mancata negoziazione della parte di un agente è un tra alcuni argomenti per difendersi dell’azione legale di un agente di commercio francese. È sempre possibile difendersi dell’azione legale di una gente di commercio.

Estratto in francese della sentenza del Tribunale di commercio di LYON in data del 14-4-2017 ESTRATTO SENTENZA TC LYON 14-4-17

Iscritto all’ordine degli avvocati di Lione, di Parigi e di Milano. Specializzazioni in Diritto internazionale e dell’Unione europea ed in Diritto societario. Considerato come un attore di riferimento nelle problematiche giuridiche tra la Francia e l’Italia. Parla fluentemente l’italiano.

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