LEGGE FRANCESE OPPURE ITALIANA PER UN CONTRATTO DI AGENTE DI COMMERCIO ?
Alla conclusione di un contratto tra un preponente italiano e un agente di commercio francese si pone la questione di sapere quale legge applicare : quella italiana oppure quella francese ?
In applicazione del REGOLAMENTO (CE) 593/2008 in data 17 giugno 2008 è possibile decidere della legge da applicare in un rapporto d’agente di commercio.
L’articolo 3 del Regolamento 593/2008 è cosi stipulato :
Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.
Quando decidere ?
Tale scelta si fa sia al momento della conclusione del contratto che in qualsiasi momento durante la collaborazione.
Tuttavia la scelta deve essere non equivoca e quindi preferibilmente per iscritto. Con la adeguata clausola in un contratto al momento della conclusione, oppure con un aggiunto, scritto, al contratto, oppure durante la collaborazione oppure ancora con un semplice scambio di lettera di accordo.
Per tutto il contratto oppure per una parte ?
È interessante prendere atto della possibilità offerta di designare la legge applicabile solo per una parte del contratto. Il quale significa che il contratto può designare due legge applicabili : la legge francese e la legge italiana per esempio.
Perché scegliere la legge francese ?
Si pone allora la questione di sapere perché scegliere per una parte del contratto la legge francese ?
Detto in un modo diverso ci sono dei vantaggi per il mandante italiano di applicare la legge dell’agente francese cioè la legge francese ?
La risposta a tale domanda è decisamente positiva : ci sono dei vantaggi favorevoli al preponente italiano.
Quali sono questi vantaggi ?
Questi vantaggi risiedono 1) nel periodo di preavviso, 2) nello star del credere, 3) nel patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto et 4) nell’abbreviamento del termine di prescrizione.
1 – Termine di preavviso nella legge francese sul contratto di agente di commercio:
La direttiva CE 86/653 del 18 dicembre 1986 sul contratto d’agente di commercio ha previsto un termine minimo di preavviso di 3 mesi con tuttavia la possibilità per gli Stati membri di aumentare questo minimo fino 6 mesi.
La Francia ha optato per un termine di preavviso minimo di 3 mesi articolo L 134-11 del Codice di commercio :
- 1 mese per un contratto da 1 giorno a 365 giorni
- 2 mesi per un contratto di oltre un anno e fino a due anni
- e 3 mesi per un contratto di durata di oltre due anni.
La scelta dell’Italia è stata di fissare questo termine minimo a 6 mesi :
- 4 mesi per una durata compresa di oltre tre anni e non oltre quattro anni
- 5 mesi per il quinto anno
- e 6 mesi a partire del sesto anno
Quindi scegliendo la legge francese invece della legge italiana permette di risparmiare 3 mesi di preavviso
2 – Star del credere :
Lo star del credere è una clausola che stabilisce che l’agente oltre a non percepire alcuna provvigione per gli affari che non sono andate a buon fine (al pagamento completo dal cliente), deve sostenere l’onere di rifondere parzialmente il proponente della perdita subita.
Non viene previsto niente nella legge francese relativamente allo Star del credere
Di conseguenza preponente e agente sono liberi di prevedere sia alla conclusione dell’accordo che durante il rapporto, una clausola di star del credere per la quale l’agente s’impegna ha rimborsare al preponente una parte oppure l’intera fattura insoluta.
Ovviamente la redazione di tale clausola deve essere curata bene per non rischiare che sia giudicata abusiva tale clausola e quindi inopponibile all’agente.
Punto interessantissimo non essendo previsto niente nella legge francese dobbiamo considerare che nessuno compenso deve essere riconosciuto all’agente e questo diversamente di quanto previsto dalla legge italiana.
3 – Patto di non concorrenza applicabile dopo cessazione del rapporto d’agenzia :
L’ articolo L 134-14 del codice di commercio francese prevede la possibilità per preponente e agente di stabilire una clausola di non concorrenza dopo la cessazione del contratto, la quale divieta all’agente di promuovere
Per legge la detta clausola di non concorrenza dovrà essere sottoscritta e determinare :
- la zona geografica oppure il gruppo o la categoria di clientela affidata all’agente
- il tipo di beni oppure di servizi che l’agente deve promuovere.
Inoltre il periodo di applicazione del patto di non concorrenza non può superare due anni dopo la disdetta del rapporto oppure la cessazione.
Conviene precisare che la legge francese non prevede nessuno compenso per l’agente.
Come per la clausola di star di credere, la clausola di non concorrenza deve essere redata bene.
In qualsiasi momento il mandante ha la possibilità di esonerare l’agente di commercio di rispettare la detta clausola.
4 – La riduzione del termine di prescrizione
Come la legge italiana la legge francese prevede che nel caso di rottura (disdetta) oppure di cessazione (per un contratto a tempo determinato) l’agente deve informare il proprio preponente della sua intenzione di ricevere un indennità di cessazione del rapporto d’agenzia art. L 134-12 del codice di commercio.
Tale informazione deve essere fatta imperativamente entro l’anno della cessazione del rapporto.
Questo termine è di ordine pubblico e non può essere modificato.
Esiste tuttavia un altro termine che riguarda il termine di prescrizione dell’azione dell’agente nei confronti del proprio preponente.
Tale termine in Francia per procedere per la via legale nei confronti del mandante è di cinque anni e decorre della scadenza del contratto (contratto a durata determinata) o dalla notifica della cessazione (disdetta per esempio).
Per legge le parti ad un contratto di agente di commercio possono convenire di ridurre questo termine di 5 anni a 1 anno.
CONCLUSIONI :
Possiamo affermare che è decisamente vantaggioso per un mandante italiano di scegliere almeno per un parte del contratto la legge francese.