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Il Codice di procedura civile francese autorizza il creditore ad intraprendere alcune procedure cautelative nei confronti del suo debitore moroso.

Spesso tale procedura spinge il debitore a pagare oppure a convenire di un piano di pagamento con il suo creditore.

PROCEDURE CAUTELATIVE A DISPOSIZIONE DEL CREDITORE 

Queste procedure cautelative sono diverse, per esempio sarà possibile operare con :

  • pignoramento – saisie conservatoire -dei conti bancari
  • pignoramento – saisie conservatoire – dei crediti verso terzi
  • pignoramento di autovettura o altri veicoli targati
  • sequestro del magazzino
  • nantissement sul fondo di commercio
  • ipoteca sull’immobile
  • ma anche su un marchio, un brevetto, delle quote di società o azioni

Il creditore puo procedere subito con queste procedure cautelative, senza previa autorizzazione dal giudice, se si trova in possesso di un titolo come :

  • una cambiale (tratta accettata) insoluta
  • un assegno insoluto
  • un titolo esecutivo
  •  oppure una sentenza non ancora esecutiva

Nel caso contrario il creditore tramite il suo legale deve sollecitare dal giudice competente un’autorizzazione per procedere.

Tale autorizzazione viene rilasciata alla condizione di portare la prova :

  1. che il credito sia fondato nel suo principio
  2. che le circostanze del caso siano suscettibili di minacciare il recupero del credito

La dimostrazione dell’esistenza di un credito non fa problema in quanto di solito basta allegare alla domanda al Giudice un ordine, una bolla di consegna, CMR o DDT e una fattura.

Il principio di credito concerne un risarcimento danno, per esempio un indennità di cessazione di contratto d’agenzia.

La dimostrazione dell’esistenza di circostanze minacciando il recupero è più delicata e richiede un esame approfondita della situazione del caso.

Il creditore deve proporre al giudice la misura e indicare per esempio il terzo oppure la banca e un importo da pignorare. pero è il giudice rimane libero di decidere sia della misura che dell’importo da bloccare per garantire il credito.

Il creditore è costretto di rispettare due termine:

Primo termine di 3 mesi : La decisione autorizzando il creditore a procedere con la procedura cautelativa richiesta ha validità di 3 mesi, ciò significa che la procedura deve essere iniziata entro i 3 mesi, passato il termine decade automaticamente la decisione.

Secondo termine di un mese : Il creditore pero non è autorizzato a disporre del bene pignorato o sequestrato.  Il creditore dovrà per forza iniziare una procedura di riconoscimento del suo credito (ottenimento di una sentenza di condanna definitiva oppure con provvisoria esecuzione) entro il mese della misura cautelativa stessa.

Precisiamo ancora che alcune di queste procedure richiedono l’intervento di un ufficiale giudiziario sia per la notifica della misura al terzo (esempio per il pignoramento dei conti bancari notifica alla banca) che per la denuncia della misura una volta effettuata al debitore stesso in un termine preciso di 8 giorni.

Nel caso di pignoramento presso un terzo (per esempio una banca) il terzo deve obbligatoriamente rispondere all’ufficiale giudiziario per indicare subito (sur le champs) l’importo del credito bloccato (esempio saldo del conto corrente e portafoglio di  valore) sotto pena di rischiare di essere condannato al pagamento dell’importo autorizzato dal giudice.

Ricevuto la denuncia della misura notificata dall’ufficiale giudiziario il debitore ha la possibilità di :

  • di richiedere l’annullamento della decisione autorizzando la misura nel caso di contestazione sul principio di credito oppure di rischio di non recupero
  • oppure di richiedere la il ritiro della misura contro presentazione di una fideiussione o garanzia bancaria

Le somme oppure i beni bloccati rimangono sequestrate durante tutta la procedura di ottenimento di un titolo esecutivo definitivo oppure con la provvisoria esecuzione.

Una volta ottenuto tale titolo l’ufficiale giudiziario provveda per i crediti di denaro bloccati a notificare al debitore terzo un atto di  di saisie attribution. In mancanza di contestazione nel mese della denuncia della saisie attribution al debitore principale la somma sequestrata viene versata dal terzo debitore all’ufficiale giudiziario che lo ristorno dopo detrazione delle sue spese e competenze al creditore.

 

Iscritto all’ordine degli avvocati di Lione, di Parigi e di Milano. Specializzazioni in Diritto internazionale e dell’Unione europea ed in Diritto societario. Considerato come un attore di riferimento nelle problematiche giuridiche tra la Francia e l’Italia. Parla fluentemente l’italiano.

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