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Agente di commercio e vantaggi sostanziali

Direttiva CE 18-12-1986 n° 86/653

Il contratto di agente di commercio è stato regolato al livello europeo con la Direttiva CE del 18 Dicembre 1986 n° 86/653.

Relativamente all’indennità che deve essere riconosciuta all’agente di commercio nel caso di cessazione del rapporto, la Direttiva prevede quanto segue :

Articolo 17

  1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.
  2. a) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:

– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20.

  1. b) L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
  2. c) La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.
  3. L’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.

Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni

– che privino l’agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale;

– e/o che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.

Di conseguenza la Direttiva europea ha previsto un indennità meritocratica.

La scelta degli Stati membri era di conseguenza limitata dall’elemento meritocratico.

LA SCELTA DEL LEGISLATORE ITALIANO

Il legislatore italiano, insieme a tanti altri legislatori europei, ha recepita la Direttiva optando per il paragrafo 2 il quale prevede una doppia condizione :

  • che l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia aumentato il fatturato sensibilmente
  • che il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi dovuti all’attività dell’agente precedente la cessazione del contratto su questi clienti

Il legislatore ha quindi riconosciuto questa indennità meritocratica nell’articolo 1751 del Codice civile italiano :

Art. 1751.
Indennità in caso di cessazione del rapporto.

All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

  • l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

Si vede bene che il legislatore italiano ha rispettato la Direttiva prevedendo nella legge interna italiana tale principio meritocratico.

LA SCELTA DEL LEGISLATORE FRANCESE

Il legislatore francese al contrario ha recepito la direttiva optando per il paragrafo 3, il quale precisa solo che l’attività precedente dell’agente deve avere procurato al preponente dopo la cessazione “vantaggi sostanziali”.

Tuttavia nel testo della legge del 21 Giugno 1991 di trasposizione della direttiva è stato omesso di precisare l’elemento meritocratico.

Difatti l’articolo L 134-12 del Codice di commercio francese dispone :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

In italiano :

In caso di cessazione del rapporto con il preponente, l’agente commerciale ha diritto al risarcimento del danno subito

A differenza della legge italiana, il legislatore francese non ha integrato nella legge francese questo elemento meritocratico.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA IN DATA DEL 19-4-2018

Una sentenza recentissima della Corte di Giustizia dell’Unione Europea potrebbe forse cambiare le cose in Francia.

Difatti in data del 19-4-2018 la Corte di Giustizia dell’UE, a proposito dell’indennità da versare nel caso di interruzione di perioda di prova e l’applicazione dell’articolo 17 paragrafo 3 (quindi che riguarda specificamente la Francia) ha richiamato l’esigenza della condizione di vantaggi sostanziali per il preponente.

La Corte in un primo tempo richiama la proprio giurisprudenza :

  • punto 22 :“

Secondo costante giurisprudenza della Corte, per determinare la portata di una disposizione del diritto dell’Unione – nella specie l’articolo 17 della direttiva 86/653 – occorre tener conto, al contempo, della sua formulazione, del suo contesto e delle sue finalità (sentenza del 16 aprile 2015, Angerer, C477/13, EU:C:2015:239, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata)”

In un secondo tempo la Corte precisa :

  • Il punto 27 della sentenza precisa :

Dal tenore del successivo paragrafo 3 emerge parimenti che l’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio subìto, in particolare nel caso in cui il danno sia causato dall’avvenuta cessazione dei rapporti contrattuali in condizioni tali che privino l’agente commerciale delle provvigioni che gli sarebbero derivate dall’esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale e/o in condizioni che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente 


  • Il punto 28 precisa ancora :

Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 26 e 50 delle conclusioni, dal tenore dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 risulta che la disciplina dell’indennità e del risarcimento del danno ivi prevista è volta non a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì ad indennizzare l’agente commerciale per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione

Conviene notare che la Corte di Giustizia dell’U.E. cosi facendo ha ritenuto gli argomenti dell’avvocato generale presso la Corte Europea di Giustizia il quale precisava nelle sue memorie:

  • al punto 26 :

il meccanismo di indennizzo mira non già a sanzionare la risoluzione del contratto o a concedere una pensione alimentare all’agente a causa dell’estinzione del contratto, bensì a ricompensare il lavoro precedente dell’agente commerciale. Il diritto dell’agente commerciale ad un’indennità compensativa del pregiudizio subito, previsto dall’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 86/653, dipende quindi dalla prestazione di detto agente nel corso della durata del contratto e dai vantaggi che il preponente continua a trarre da tale lavoro

 • al punto 50

A tale riguardo, va ricordato, come si è constatato al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, che il regime di indennizzo presenta un carattere retributivo sulla base della prestazione dell’agente commercialePer contro, qualora le condizioni previste dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 non siano soddisfatte, all’agente commerciale non dev’essere accordata alcuna indennità, …. Ciò deriva anche dal fatto che il regime di indennizzo mira non già a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì a ricompensare l’agente per le sue prestazioni passate che avranno ancora un effetto sulle future operazioni del preponente. »

 Le conclusioni della Corte di Giustizia dell’UE sono ormai chiarissime : se il preponente dopo la cessazione non ha conservato dei vantaggi sostanziali dovuti all’attività precedente dell’agente, nessuna indennità è dovuta.

VANTAGGI SOSTANZIALI

Rimane pero di sapere come intendere l’espressione “vantaggio sostanziali” ?

È ovvio che sarà necessario confrontare il fatturato e il numero di clienti prima dell’entrata in funzione dell’agente al fatturato e al numero di clienti ancora in essere dopo la cessazione del rapporto. Pero durante quanto tempo, 3 mesi ? 6 mesi, un anno ?. La risposta dipenderà molto probabilmente dell’attività (stagionale o meno) quindi del settore d’attività.

In ogni caso possiamo affermare che questa sentenza della CGUE è fondamentale nella difesa dei preponenti confrontati alla domanda d’indennità del loro agente di commercio francese.

CONCLUSIONI :DURA LEX, SED LEX

Tutte le giurisdizioni francesi di primo e secondo grado nonché la Corte di cassazione dovrebbero teoricamente integrare nel diritto positivo francese questa sentenza della Corte di Giustizia dell’UE e rifiutare di indennizzare un agente di commercio francese quando il suo preponente dopo la cessazione del rapporto (cessazione oppure rottura) non continua a godere di vantaggi sostanziali.

AGGIORNAMENTO DEL 1 MARZO 2019

Il primo passo è stato forse fatto dalla Corte di cassazione francese la quale in data del 23 gennaio 2019 ha applicato la sentenza della Corte di giustizia europea. Prima passo solo in quanto il ricorso in cassazione dell’attore era limitato alla questione di sapere se era dovuta o meno un indennità nel caso di interruzione della collaborazione nel periodo di prova – su questa tematica dell’indennità e del periodo di prova invitiamo il lettore a consultare il post dedicato (qui). Per tutti gli altri post qui. Quindi e teoricamente la giurisprudenza francese dovrebbe seguire la Corte di cassazione e tenere conto della sentenza della Corte europea che è stata citata.

Iscritto all’ordine degli avvocati di Lione, di Parigi e di Milano. Specializzazioni in Diritto internazionale e dell’Unione europea ed in Diritto societario. Considerato come un attore di riferimento nelle problematiche giuridiche tra la Francia e l’Italia. Parla fluentemente l’italiano.

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