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icenziamento per motivo economico. Dalla data di pubblicazione legale – 23 Settembre 2017 – dell’Ordinanza MACRON che modifica sostanzialmente il diritto del lavoro, un licenziamento per motivo economico viene considerato come giusta causa quando il carattere serio e reale viene apprezzato al livello nazionale. In oltre l’obbligo a carico del datore di lavoro di ricercare un posto di lavoro di sostituzione viene anche modificato.

Motivazione economico del licenziamento

 

Si ricorda che prima questa modifica la Corte di cassazione esigeva dei datori di lavoro di prendere in considerazione la situazione economica di tutte le imprese del gruppo, anche quelle impiantate all’estero Cina oppure USA per esempio. Cassazione 93-42690 del 5-4-1995.

Ormai con questa nuova norma la presa in considerazione del carattere economico del licenziamento viene limitata a tutte le imprese impiantate sul territorio francese del gruppo di cui fa parte il datore di lavoro.

Tuttavia sembrerebbe che il Giudice del lavora possa prendere in considerazione alcuni abusi come per esempio i TRANSFER PRICES. Precisiamo che ci sembra strano che un giudice del lavoro possa avere la competenza fiscale per potere valutare un giusto transfer prices.

Riposizionamento del dipendente

Ricordiamo che il datore di lavoro che vuole licenziare un dipendente per un motivo economico deve ricercare se in una altra impresa del gruppo non c’è la possibilità di assumerlo; in due parole ricercare un altro posto di lavoro in sostituzione.

Fino all’Ordinanza MACRON la ricerca doveva essere fatta anche presso le altre imprese impiantate all’estero facendo parte del gruppo.

Con la nuova norma questa ricerca viene limitata al livello nazionale francese. Di conseguenza gli altri posti di lavoro disponibili all’estero non devono essere proposte al dipendente che sta per essere licenziato.

Inoltre questa ricerca deve interessare le aziende del gruppo in Francia di cui l’organizzazione, le attività e il luogo di attività permettono di effettuare la permutazione del personale vedere articolo L 1233-4 del codice del lavoro.

Il testo dell’articolo precisa :

Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

La riclassificazione dell’impiegato è effettuata su un lavoro nella stessa categoria di quello che occupa o sull’occupazione equivalente con la retribuzione equivalente. In assenza di, e previo accordo esplicito del lavoratore, la riclassificazione deve essere effettuata su un lavoro di categoria inferiore. Il datore di lavoro deve rivolgersi in modo personalizzato alle offerte di riclassificazione ad ogni dipendente o trasmettere con qualsiasi mezzo un elenco delle posizioni disponibili a tutti i dipendenti, alle condizioni specificate dal decreto. Le offerte di riclassificazione proposte al lavoratore sono scritte e accurate.

Articolo L 1233-4 del Codice del lavoro

Iscritto all’ordine degli avvocati di Lione, di Parigi e di Milano. Specializzazioni in Diritto internazionale e dell’Unione europea ed in Diritto societario. Considerato come un attore di riferimento nelle problematiche giuridiche tra la Francia e l’Italia. Parla fluentemente l’italiano.

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