Le condizioni per il distacco
Il nuovo articolo 1262-1 del Codice del lavoro prevede che il distacco di dipendenti di un datore di lavoro straniero è autorizzato e deve essere fatto nei seguenti casi :
- Oppure per conto del datore di lavoro e sotto la propria direzione all’occasione di un contratto concluso tra il datore di lavoro ed il beneficiario domiciliato in Francia delle prestazioni (prestazione di servizi oppure subappalto)
- Oppure all’occasione di una prestazione intra-gruppo
- Oppure per conto proprio del datore di lavoro stesso
Lo stesso articolo riconosce la stessa possibilità per un’agenzia interinale straniera.
In ogni caso i dipendenti distaccati devono avere concluso con il datore di lavoro un contratto di lavoro, il quale continua durante tutto il distacco.
Il datore di lavoro deve avere una attività nel proprio paese abituale, stabile e continua.
Distacco e rappresentante
L’articolo L 1262-2-1 II) del Codice del lavoro prevede ancora che il datore di lavoro straniero deve nominare un rappresentante dell’azienda sur territorio francese, incaricato di gestire i contatti tra l’azienda e l’ispettorato del lavoro, la polizia e la gendarmeria, nonché il fisco e la dogana, e questo non solo durante tutta la durata del rapporto ma anche durante i 18 mesi che seguono la fine del cantiere.
Il rappresentante deve raccogliere la documentazione necessaria e tenere a disposizione tal documentazione, a prima domanda, ai servizi di controllo citati.
Tale nomina di un rappresentante francese deve essere scritta e tradotta in francese. Devono figurare sulla nomina cognome, nome, data di nascita , indirizzo e mail, e numeri di telefono.Nel caso di persona giuridica (società) devono essere indicati il n° d’immatricolazione SIRET e la denominazione sociale.
Deve essere indicata ancora :
- l’accettazione del rappresentante
- la data di paranza del mandato
- la durata della nomina
- e il luogo di conservazione dei documenti da tenere a disposizione
L’articolo R 1263-1 del codice di lavoro precisa i documenti da tenere a disposizione :
- Per un lavoratore di un paese terzo all’UE, copia dell’autorizzazione di lavoro rilasciata dal paese del datore di lavo straniero.
- Il documento adeguato a dimostrare che il dipendente ha passato l’esame medicale con un risultato conforme all’incarico progettato del paese di origine.
- Quando la durata del distacco è superiore ad un mese, i bollettini di stipendi di ogni dipendente distaccato oppure un documento equivalente indicando: a) Lo stipendio minimo incluse le ore supplementari e ore straordinarie; b) Periodo e orario di lavoro, con indicazione delle ore pagate al costo normale e le ore pagate con maggiorazione; c) Ferie e giorni festivi e la oro rimunerazione; d) L’adesione alla Cassa BTP per tutti i cantieri che riguardano l’edile oppure i lavo i pubblici ; e) L’intitolato dell’accordo collettivo applicabile.
- Quando la durata del distacco è inferiore ad un mese, qualsiasi documento attestando del rispetto dello stipendio minimo previsto nell’accordo collettivo.
- Qualsiasi documento attestando del pagamento effettivo dello stipendio.
- Un conteggio delle ore lavorate con indicazione dell’inizio del lavoro e della fine, della durata quotidiana del lavoro, per ogni dipendente.
- Copia della nomina di rappresentante prevista all’articolo R. 1263-2-1 del Codice del lavoro.