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Agente di commercio francese. Spesso appare necessario nello scopo di valutare le competenze dell’agente di commercio di prevedere un periodo di prova. Benché necessario è possibile un periodo di prova ? E qualle è la conseguenza di non continuare la relazione ?

Un periodo di prova è possibile.

Ricordiamo che la Direttiva Europea del 18-12-1986 sul rapporto di agente di commercio non ha previsto niente relativamente ad un periodo di prova. La legge francese del 21-06-1991 che ha trasposata la Direttiva CE del 1986 non precisa niente.

Quindi non essendo proibito, il periodo di prova appare possibile purché sia precisato chiaramente nel contratto sottoscritto oppure nella lettera di assunzione.

La question quindi non è di sapere se è possibile prevedere un periodo di prova con l’agente di commercio ma di sapere cosa succede se il periodo di prova non è soddisfacente per il preponente. È dovuta l’indennità di cessazione del rapport prevista dagli articoli L 134-12 e L134-13 del Codice di commercio?

In un primo tempo la Corte di cassazione francese con una sentenza del 23-06-2015 che è stata criticata. Per la Suprema Corte francese è possibile prevedere un periodo di prova e in tale caso il contratto non essendo definitivamente convenuto non è dovuta l’indennità di cessazione del rapporto prevista dal Codice di commercio nel caso di non continuazione del rapporto.

Tale decisione sembrava strana in quanto sia la Direttiva CE del 1986 che gli articoli L 134-1 e seguenti del codice di commercio considerano l’indennità di cessazione come una disposizione di ordine pubblico.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’unione europea

Con una sentenza del 19-04-2018 la Corte di Giustizia dell’unione europea sulla domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di cassazione francese verte sull’interpretazione dell’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17) ha dichiarato :

L’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento ivi prevista, rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, è applicabile nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto stesso.”

Conclusioni :

È ormai possibile prevedere un periodo di prova con una specifica clausola.

Tuttavia nel caso di non continuazione del rapporto dopo il periodo di prova, il preponente sarà costretto di riconoscere e pagare all’agente un indennità di cessazione del rapporto.

Quale sarebbe l’importo di tale indennità ? Ricordiamo che la legge francese non prevede nessuno massimo a tale indennità la quale viene frequentemente e nel caso di mancanza di colpa grave dell’agente fissata dalle giurisdizioni francesi a due anni di provvigioni calcolati sulla media degli ultimi due anni oppure del periodo d’attività

Iscritto all’ordine degli avvocati di Lione, di Parigi e di Milano. Specializzazioni in Diritto internazionale e dell’Unione europea ed in Diritto societario. Considerato come un attore di riferimento nelle problematiche giuridiche tra la Francia e l’Italia. Parla fluentemente l’italiano.

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