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Riservato dominio e recupero della merce venduta.

Riservato dominio soluzione a garantire il proprio credito. È stato da sempre una preoccupazione per il venditore che deve consentire al compratore un pagamento, qualche volta molto tempo dopo la consegna, di potere nel caso d’insoluto ritirare la merce.

Assicurazione crediti e informazioni sul debitore.

La prima soluzione ovviamente è di assicurare il credito. Tuttavia tale soluzione costa e per alcuni clienti non è sempre possibile. È ben il caso per una clientela di boutique oppure di piccoli negozi.

La seconda soluzione sarebbe di controllare la situazione finanziaria del cliente e per questo consultare le diverse banche dati a disposizione in Francia.

Una altra soluzione soft consiste nel prevedere di conservare la proprietà della merce venduta fino al pagamento totale. Tale soluzione permette nel caso d’insoluto di ricuperare un bene venduto anche nel caso di fallimento del compratore.

Codice civile francese

Il riservato dominio viene definito nell’articolo 2367 del codice civile francese che prevede :

La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.

La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Il Codice di commercio francese

Nel caso di procedura concorsuale il riservato dominio autorizza il creditore a ritirare la merce se il debitore non la vuole più oppure nel caso contrario ad incassare il prezzo di vendita se il debitore la vuole conservare per rivenderla. Di conseguenza il creditore che approfitta di tale riservato dominio non è più chirografario ma diventa privilegiato.

Il riservato dominio viene trattato nel Codice di commercio francese negli articoli L 624-9 a L 624-18.

Quali sono le condizioni di validità del patto di riservato dominio

Inoltre l’articolo 2368 del Codice civile dispone che la riserva di proprietà deve essere convenuta per iscritto, di conseguenza con una specifica clausola.

La clausola può essere redatta in occasione sia di un contratto per esempio di distribuzione oppure specifico, che prevista nei documenti contrattuali del venditore.

Questi documenti possono essere :

  • copia commissione,
  • conferma d’ordine
  • fatture

La clausola deve essere :

  • leggibile
  • in grassetto
  • non equivoca
  • in francese
  • fare riferimento alla legge francese.

L’accettazione dell’acquirente può essere specifica con qualche contratto quadro (distribuzione, collaborazione …) firmato e timbrato dalle parti oppure tacita, se la clausola viene prevista sulla copia commissione, la conferma d’ordine, e le fatture (se la fattura viene rilasciata prima della consegna) se le parti sono in rapporto d’affari da tempo.

Di conseguenza, la riserva di proprietà è opponibile a tutte le parti, soprattutto in caso di fallimento del debitore.

Come approfittare del riservato dominio ? Esistono delle procedure da rispettare ?

Nel caso di procedura di fallimento oppure di redressement judiciaire o di sauvegarde del debitore francese esistono due procedure per rivendicare un bene venduto con riservato dominio.


1- La prima procedura : denuncia e interpello eventuale del giudice delegato.

– Termine

Il venditore che beneficia di tale garanzia dispone di un termine di tre mesi che decorre dalla data di pubblicazione in un giornale di annunci legali del giudizio di “redressement” o liquidazione giudiziaria. Conviene pertanto fare molta attenzione alle pubblicazioni legali e consultare periodicamente le banche dati specializzate.

Formulazione

La formulazione sarà quella prevista dalla procedura di fallimento aperta e indirizzata sia all’amministratore, sia al liquidatore giudiziario.

– Condizioni

L’azione di rivendica è subordinata alla presenza della merce in natura nei depositi del debitore al giorno del giudizio di fallimento, di tale esistenza la prova è a carico del creditore con l’inventario dei beni del debitore che il curatore per legge deve fare non appena aperta la procedura concorsuale . Tuttavia in una recentissima sentenza del 25-10-2017 la Suprema Corte ha decisa che nel caso di mancanza dell’inventario oppure nel caso di inventario insufficiente e non preciso, tocca al curatore di dimostrare che il bene sotto riservato dominio è stato venduto prima della sentenza di apertura della procedura concorsuale.

L’amministratore o il liquidatore giudiziario potrà rifiutare questa azione se ritiene che la prova non sia stata data o che il Riservato Dominio non sia valido.

In questo caso, il creditore potrà adire il Juge Commissaire (giudice delegato) nominato nel fallimento del debitore.

Le parti convocati e ascoltati il Giudice Delegato rende un Decreto che potrà far oggetto di un ricorso davanti al Tribunale di commercio competente del debitore in fallimento.

Questa procedura implica evidentemente l’assistenza di un avvocato francese.

Seconda procedura
 con pubblicazione delle fatture

Esiste tuttavia una possibilità di evitare l’azione di rivendica procedendo dopo l’intervenuta vendita alla pubblicazione della o delle fatture con Riservato Dominio. Tale pubblicazione si fa tramite un modulo ad hoc da compilare.

Questa pubblicazione, che costa solo qualche euro, consiste nel completare e depositare alla cancelleria del Tribunale di commercio del debitore un modulo detto bordereau de publication.

In seguito a questa pubblicazione, l’amministratore giudiziario o il liquidatore sotto la propria responsabilità e senza intervento da parte del creditore, deve prendere contatto con il creditore stesso:

– Per segnalare l’esistenza di merci oggetto della riserva e la loro messa a disposizione
– O meglio ancora, dichiararsi interessato alla loro conservazione e a pagarle se il debitore vi trova interesse.

Cosa succede se il debitore ha rivenduto la merce ?

Evidentemente, in questo caso, il Riservato Dominio non puo’ più giocare poiché alcun diritto di seguito reale non puo’ essere opposto al sub-acquirente.

Tuttavia, se il sub-acquirente non ha ancora pagato totalmente o parzialmente il debitore principale, sarà possibile per il creditore/venditore che beneficia del riservato dominio di rivendicare la parte del prezzo che gli spetta, cioè prezzo di vendita al sub acquirente – prezzo di vendita principale insoluto.

Precisiamo che nel caso di pubblicazione della vendita con riservato dominio con il modulo adeguato, l’azione di rivendica sarà a cura dall’amministratore giudiziario nel caso di Redressement Judiciaire o dal liquidatore giudiziario nel caso di Liquidation Judiciaire, sotto la propria responsabilità e senza intervento del creditore.

E se il bene venduto e insoluto è stato integrato in un altro bene ?

Il bene cosi integrato potrà essere rivendicato se il suo ritiro non danneggia il bene nel quale è stato integrato.


CONCLUSIONE

il Riservato Dominio non è una garanzia assoluta di pagamento o di rivendica ma presenta tuttavia un vantaggio da considerare bene. È vero che qualche volta il creditore non è interessato a recuperare la merce venduta, tuttavia nella maggioranza del casi è il debitore stesso tramite l’amministratore oppure il curatore che vuole conservare il bene e propone di pagare.

Considerando la facilità di prevedere una clausola di riservato dominio e di rivendicare la proprietà, consigliamo, a scopo preventivo, di procedere sempre alla pubblicazione tramite il modulo il quale può’ raggruppare anche più fatture.

Iscritto all’ordine degli avvocati di Lione, di Parigi e di Milano. Specializzazioni in Diritto internazionale e dell’Unione europea ed in Diritto societario. Considerato come un attore di riferimento nelle problematiche giuridiche tra la Francia e l’Italia. Parla fluentemente l’italiano.

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