Termini di pagamento in Francia ? La Francia ha recepito le Direttive dell’Unione europea n. 2000/35 del 29 Giugno 2000 “relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali “. per quanto riguarda la lotta contro i ritardi pagamento.
E il legislatore francese non ha mai cessato di intervenire per approfondire questa lotta in diversi occasioni : con leggi del 21-9-2000, del 3-8-2002, del 3-8-2005, del 6-1-2006, del 6-8-2008, del 25-7-2010, del 1-1-2013, del 19-3-2014, del 20-6-2014, del 8-8-2015, del 11-12-2016, del 2-3-2017, del 2-3-2017 e del 8-4-2017.
Nel 2018 a che punto siamo ?
La legge NRE (Nuove Regolazioni Economiche), del 15 Maggio 2001 ha di nuovo stabilito che il termine di pagamento non doveva superare 30 giorni, tranne accordo contrario tra contraenti cioè prestatore di servizio oppure venditore e acquirente.
Con legge successiva del 4 agosto 2008 chiamata LME cosi detta Legge di Modernizzazione dell’Economia, il legislatore francese ha stabilito dei termini di pagamenti con dei massimi di 45 o 60 giorni.
Questa legge sempre applicata prevede delle pesanti sanzioni sia per il debitore in ritardo che per il creditore che non ha stabilito alcune menzioni nelle proprie fatture.
Le Condizioni Generali di Vendita ? “zoccolo della negoziazione commerciale”
La legge francese obbliga il prestatore di servizio oppure il venditore di precisare nelle proprie Condizioni Generali di Vendita (CGV) le condizioni di pagamento.
Di consegne le condizioni generali di vendita diventano obbligatorie e, precisa il testo, lo zoccolo (oppure la pietra angolare) della negoziazione commerciale (art. 441-6 C. com.).
Queste Condizioni di Pagamento devono apparire nelle condizioni generali di vendita
Oltre all’obbligo di apparire nelle condizioni generali di vendita del prestatore di servizio oppure del venditore, le condizioni di pagamento devono stabilire tra altre cose due elementi :
- il temine di pagamento convenuto tra i contraenti
- e il tasso d’interesse per pagamento tardivo il quale, dal 1-1-2009, viene calcolato sulla base dell’ultimo tasso di finanziamento della Banca Centrale Europea più 10 punti (ad oggi 0 % + 10 = 10 %). Precisiamo che questa tasso non può essere inferiore a tre volte il tasso dell’interesse legale quindi 3 X 0,88 % (per il secondo semestre del 2018) = 2,64 %
Precisiamo che questi interessi di ritardo, che vengono chiamati nell’articolo L 441-6 del Codice di commercio francese “penalità di ritardo” – sono esigibili e pagabile senza alcun sollecito oppure messa in mora.
Termine di pagamento di principio e in assenza di accordo contrario
In mancanza di un specifico e quindi scritto accordo tra le parti, il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della consegna della merce oppure dell’esecuzione della prestazione di servizio (art. 441-6 al. 9 del Codice di Commercio qui)
Tuttavia, il contratto di vendita oppure le CGV non rifiutate possono fissare un termine superiore oppure ovviamente inferiore per es. pagamento in contanti al termine di principio di 30 giorni.
Quali sono i termini massimi
Dalla data del 1 gennaio 2009 le parti non possono convenire di un termine di pagamento superiore a :
- 45 giorni fine mese
- oppure 60 giorni data dell’emissione della fattura
La scelta tra i 60 giorni di calendario (da una data all’altra) o i 45 giorni di fine mese deve convenuta tra i contraenti e quindi ha per fondamento la libertà contrattuale.
Trattandosi di un periodo massimo, le parti possono convenire di ridurre questo termine e anche un pagamento in anticipo oppure in contanti.
Relativamente al termine di 45 giorni alla fine del mese, le parti possono decidere in anticipo di scegliere tra due metodi di calcolo che sono indicati sul sito ufficiale con indirizzo https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23211
- aggiungere 45 giorni alla fine del mese di emissione della fattura (una fattura datata 2 gennaio deve essere pagata entro il 17 marzo);
- aggiungere 45 giorni alla data di emissione della fattura, con il limite di pagamento alla fine del mese in cui questi 45 giorni scadono (una fattura datata 2 gennaio deve essere pagata entro il 28 o 29 febbraio).
Inoltre nel caso di fatturazione periodica oppure di sintesi, il termine non deve superare 45 giorni dalla loro emissione.
Ricordiamo che la normativa francese prevede però per alcuni settori merceologici (prodotti alimentari, trasporto stradale oppure marittimo, noleggio di autovettura con o senza conducente …) un termine inderogabile di 30 giorni dalla data dell’emissione della fattura.
Il controllo
L’ente pubblico francese DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) incaricato del rispetto della normativa, ha precisato :
La DGCCRF, incaricata del buon rispetto delle disposizioni imperative dell’ordine pubblico economico, avrà cura di monitorare che i creditori francesi che potrebbero subire dei termini di pagamenti fuori i massimi previsti, in particolari tramite centrali di pagamenti all’estero.
Inoltre la DGCCRF avrà cura dei buoni pagamenti dei debitori francesi ai loro creditori stranieri in modo di non provocare distorsione di concorrenza a scapito degli operatori francesi.
Precisiamo ancora che dal 1-1-2009, le società francesi costrette per legge a tenere conti annuali certificati da un revisore dei conti (commissaire aux comptes) devono pubblicare le informazioni sui termini di pagamento praticati dai propri fornitori o clienti. Tali informazioni sono comunicate dal revisore dei conti; la relazione sarà comunicata al Ministero dell’economia in caso di ripetuto inadempimento alla regola relativa ai termini di pagamento obbligatori e sanzionati.
Articolo L 442-6 del Codice di commercio :
L’articolo L 442-6 del Codice di commercio dispone :
Impegna la responsabilità dell’autore e obbliga al risarcimento danno, nel caso in cui, per qualsiasi produttore, commerciante, industriale oppure persona immatricolata al repertorio dei mestieri,:
– …/…
– Sottoponga un partner a delle condizioni di pagamento che non rispettano il massimo fissato nell’articolo L 441-6 del Codice di commercio oppure che siano palesemente abusive, con riguardo alle buone pratiche e consuetudini commerciali le quali prolungano, senza motivo obiettivo e a scapito del creditore, il termine di pagamento di principio di 30 giorni.
Consigliamo di adeguarsi alla normativa francese.
Sanzione civile e risarcimento danno a carico dell’acquirente
L’azione in risarcimento danno può essere iniziata dinanzi il Tribunale Civile oppure commerciale da chiunque ne abbia interesse, dal pubblico ministero oppure dal ministro dell’economia, per ottenere la cessazione dei fatti e/o la condanna dal compratore ad una multa civile fino ad un importo massimo di 2.000.000 euro.
Infine conviene ancora sottolineare che questa legge è di ordine pubblico e quindi la sua applicazione è imperativa.
Di conseguenza :
- si applica anche a fornitori stranieri a patto che coinvolga un impresa (compratore) stabilita in Francia
- e anche se, in applicazione della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, le parti abbiano deciso di applicare la legge straniera.
Sanzione eventuale per il fornitore/ venditore.
La normativa francese prevede sanzione specifica per il venditore che non rispetterebbe i termini massimi previsti. Diff-atto l’articolo L 441-6 in fine precisa :
VI. – Il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui all’ottavo, nono, undicesimo e ultimo comma del presente articolo è punibile con un’ammenda amministrativa fino a 75.000 euro per una persona fisica e 2 milioni di euro per una persona giuridica, mancata indicazione nelle condizioni di pagamento degli elementi di cui alla prima frase del dodicesimo comma dello stesso I, mancata fissazione di un tasso o di condizioni per il pagamento di penalità di mora in modo non conforme allo stesso paragrafo e mancato rispetto delle condizioni di calcolo dei termini di pagamento convenute tra le parti ai sensi del nono comma dello stesso I. L’ammenda è inflitta alle condizioni di cui all’articolo L. 470-2. L’importo dell’ammenda è raddoppiato se l’infrazione si ripete entro due anni dalla data in cui è divenuta definitiva la prima decisione di sanzione.
Nell’ambito delle stesse sanzioni, sono vietate clausole o pratiche che abbiano l’effetto di ritardare indebitamente la decorrenza dei termini di pagamento di cui al presente articolo.
Il fatto di concedere dei termini superando i limiti può indurre una distorsione della concorrenza e di conseguenza come tale legittimare un’azione legale nei confronti del fornitore
Viene consigliato di adeguarsi alla normativa francese
La fattura
Conviene precisare inoltre che l’articolo L 441-3 del C. Com obbliga il venditore all’emissione di una fattura non appena consegnata la merce o eseguita la prestazione di servizi.
Tale fattura deve comportare menzioni precise : i nominativi delle parti, l’indirizzo, la data della vendita oppure della prestazione, la quantità, la natura del bene o del servizio, il prezzo unitario senza TVA (IVA) nonché lo sconto già acquisito al momento della vendita o prestazione. La fattura deve inoltre precisare la data di pagamento (e non il termine) il tasso di penalità di ritardo e di sconto per pagamento prima del termine convenuto oltre all’importo di 40 € dovuto del debitore nel caso di ritardo di pagamento e questo per fattura.
Il mancato rispetto di queste menzioni potrebbe essere sanzionato da una multa di un importo massimo di 75.000 € per una persona fisica (e 375.000 euro per una società – articolo 131-31 del Codice penale) oppure pari al 50 % della somma fatturata o da fatturare.
Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo L 441-3 del Codice di commercio :
Articolo L 441-3
Qualsiasi acquisto di prodotti o servizi per un’attività professionale deve essere fatturato.Fatto salvo l’articolo 289, secondo e terzo comma, secondo e terzo comma, secondo e terzo comma, del codice generale delle imposte, il venditore è tenuto a emettere la fattura non appena la vendita o la prestazione del servizio è completata. L’acquirente deve rivendicarlo. La fattura deve essere redatta in duplice copia. Il venditore e l’acquirente devono conservarne una copia.
Fatto salvo il disposto dell’articolo 242 nonies, parte A, lettera c), dell’articolo 242 nonies, dell’allegato II del CGI, nella versione in vigore il 26 aprile 2013, la fattura deve indicare il nome delle parti e il loro indirizzo, la data di vendita o di prestazione di servizi, la quantità, la descrizione precisa e il prezzo unitario, IVA esclusa, dei prodotti venduti e dei servizi resi, nonché le eventuali riduzioni di prezzo acquisite alla data di vendita o di prestazione di servizi e direttamente collegate a tale vendita o prestazione di servizi, esclusi gli sconti non inclusi nella fattura.
La fattura deve inoltre indicare la data in cui deve essere effettuato il pagamento. Essa specifica le condizioni di sconto applicabili in caso di pagamento ad una data anteriore a quella risultante dall’applicazione delle condizioni generali di vendita, il tasso delle penali da pagare il giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura e l’importo dell’indennizzo fisso per le spese di recupero dovute al creditore in caso di ritardo nel pagamento. Il regolamento si considera effettuato alla data in cui il cliente mette i fondi a disposizione del beneficiario o del suo subappaltatore.