Le regole francese
Secondo il Codice del lavoro francese,
articolo L3141-1 – congedo annuale
ogni dipendente ha diritto ogni anno a ferie retribuite a spese del datore di lavoro.
Il codice del lavoro stabilisce inoltre :
articolo L.3141-3
il dipendente ha diritto a un congedo di due giorni e mezzo per ogni mese di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro.
Ciò solleva la questione della definizione del periodo di lavoro effettivo, come stabilito dall’articolo L 3141-5 del codice del lavoro francese :
Ai fini della determinazione della durata del congedo, sono considerati periodi di lavoro effettivo:
1° Periodi di congedo retribuito;
2° Periodi di congedo di maternità, paternità, accoglienza di bambini e adozione;
[…]
5° Periodi, fino a un periodo massimo ininterrotto di un anno, durante i quali l’esecuzione del contratto di lavoro è sospesa a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale;
Di conseguenza, il codice del lavoro francese prevede che solo alcune assenze del lavoratore siano considerate come orario di lavoro effettivo, come l’assenza del lavoratore a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale di durata ininterrotta di un anno, assenza che da diritto all’acquisizione di ferie retribuite.
Poiché le malattie non professionali non sono considerate dal legislatore francese come orario di lavoro effettivo, le assenze per questi motivi non possono dare diritto a ferie retribuite.
Esisteva quindi una disparità di trattamento tra un lavoratore assente a causa di una malattia professionale o di un infortunio sul lavoro e un lavoratore assente a causa di una malattia non professionale o di un infortunio non riconosciuto come infortunio sul lavoro.
Le regole del diritto europeo
Tuttavia, tale disparità di trattamento non è in linea con il diritto europeo e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
L’articolo 7 della direttiva n. 2003/88/CE del 4 novembre 2003 prevede quanto segue in materia di congedo retribuito:
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ogni lavoratore abbia diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, conformemente alle condizioni per ottenerle e concederle stabilite dalle legislazioni e/o abitudine nazionali.
La direttiva europea prevede quindi un diritto alle ferie retribuite indistintamente a seconda che il lavoratore sia assente per motivo professionale oppure non professionale.
La CGUE ha chiarito in una causa SHULTZ HOFF del 20/01/2009 (cause C-350/06 e C-520/06) che la direttiva 2003/88 non fa distinzione tra i lavoratori che sono assenti dal lavoro per malattia, di breve o lunga durata, durante il periodo di riferimento e quelli che hanno effettivamente lavorato durante tale periodo (§ 40 della sentenza).
In una successiva decisione del 24/01/2012 (causa C 282/10), la CGUE ha risposto che la direttiva 2003/ 88 non consente a una disposizione nazionale di subordinare il diritto alle ferie annuali retribuite a un periodo minimo di lavoro effettivo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento.
Inadempienza del diritto francese e europeo
Va rilevato che il diritto francese non è conforme alla direttiva sull’acquisizione del diritto alle ferie retribuite, in quanto il diritto francese opera una distinzione a seconda del tipo di assenza del lavoratore (origine professionale o non professionale dell’interruzione), mentre la direttiva non opera tale distinzione.
Ovviamente, tale inadempienza è dovuta al mancato recepimento dell’articolo 7 della direttiva da parte della Francia e quindi alla modifica dell’articolo L3141-5 del codice del lavoro.
In questa fase dell’attuale sviluppo, va notato che la Corte di Cassazione, dal 2012, nelle sue relazioni annuali, ha ricordato al legislatore che il codice del lavoro francese non era conforme all’articolo 7 della direttiva europea 2003/88/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno inoltre prefigurato futuri sviluppi giurisprudenziali:
Cass soc 13/03/2013 n° 11-22285
Poiché la direttiva 2003/88/CE non può consentire, nell’ambito di una controversia tra privati, di disapplicare gli effetti contrari di una disposizione di diritto nazionale, la Corte d’appello ha giustamente dichiarato, alla luce dell’articolo L. 3141-3 del codice del lavoro, che il lavoratore non poteva chiedere il pagamento di un’indennità finanziaria per ferie retribuite per un periodo di sospensione del contratto di lavoro che non rientrava nell’ambito di applicazione del Articolo L. 3141-5 del Codice del Lavoro francese.
Cass soc 15/09/2021 n° 20-16010
vista la finalità assegnata alle ferie annuali retribuite dalla direttiva 2003/88/CE per quanto concerne l’organizzazione dell’orario di lavoro, qualora il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie annuali durante l’anno previsto dal codice del lavoro o da un contratto collettivo, a causa di assenze per malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, le ferie retribuite acquisite devono essere riportate dopo la data del ritorno al lavoro o, in caso di cessazione, essere indennificate ai sensi dell’articolo L. 3141-26 del codice del lavoro, nella versione allora applicabile.
Tuttavia, poiché la direttiva non si applica direttamente in una controversia tra privati (cioè tra un datore di lavoro privato e un dipendente), i giudici francesi hanno rifiutato almeno fino al settembre 2023 di applicare il diritto europeo e hanno continuato ad applicare il diritto francese distinguendo il diritto alle ferie a seconda che il lavoratore fosse assente a causa di una malattia professionale o di una malattia non professionale.
Lo stesso non vale quando il datore di lavoro è trattato come un’autorità pubblica, in quanto in questo caso la direttiva puo’ essere applicata direttamente (Cass Soc 22/06/2016 n° 15-20111).
La Corte amministrativa d’appello di Versailles, con sentenza del 17 luglio 2023, ha ricordato che “il diritto alle ferie annuali retribuite di ciascun lavoratore deve essere considerato come un principio di diritto sociale dell’Unione europea di particolare importanza, al quale non può derogare (…)” e ha quindi stabilito che i sindacati possono sostenere che l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, non è stato pienamente recepito dalle disposizioni legislative del codice del lavoro, con disposizioni incompatibili con tale articolo e con l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Questo atteso capovolgimento giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione è stato quindi operato con 3 sentenze della Camera Sociale del 13/09/2023, ribadendo che il Codice del Lavoro sull’acquisizione di ferie retribuiti non era conforme al diritto europeo e concedendo quindi ai dipendenti la regolarizzazione del loro diritto a ferie retribuite.
Per procedere a tale capovolgimento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione si è basata non solo sulla Direttiva e sulla giurisprudenza della CGUE, ma soprattutto sull’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che prevede:
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione dell’orario massimo di lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché a un periodo annuale di ferie retribuite.
Infatti, con sentenza del 6/11/2018 Max Planck (causa C 684/16), la CGUE ha ricordato che, secondo una giurisprudenza europea costante, “i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione” (punto 49 della sentenza) e non possono essere apportate limitazioni a tale diritto fondamentale (punto 54 della sentenza)“solo se sono necessari e rispondono effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione (…)” (Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali).
SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI DEL 13/09/2023
Sulla base di questa giurisprudenza della CGUE e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE che la Corte di cassazione in 3 sentenze del 13/09/2023 ha escluso l’applicazione degli articoli L3141-3 e L3141-5 del codice del lavoro francese.
- Nella prima sentenza della Cassazione del 13/09/2023 n° 22.17340, i dipendenti hanno chiesto il recupero dei giorni di ferie retribuite maturati a seguito di un’interruzione del lavoro per malattia non professionale. La Corte di cassazione, sulla base dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, ha escluso l’applicazione dell’articolo L.3141-3 del codice del lavoro francese e ha affermato che i lavoratori assenti per malattia o infortunio hanno diritto alle ferie durante il loro periodo di assenza, anche se tale assenza non è legata a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale.
- In una seconda decisione Cass soc 13/09/2023 n° 22.17638: un dipendente vittima di un infortunio sul lavoro era in congedo per malattia per 20 mesi. Licenziato per incapacità, egli ha chiesto che il calcolo del suo diritto alle ferie retribuite non fosse limitato ai primi 12 mesi di congedo ai sensi dell’articolo L.3141-5 del codice del lavoro, ma per tutta la durata della sua assenza. La Corte di cassazione, sulla base dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, ha escluso l’applicazione dell’articolo L.3141-5 del codice del lavoro francese e ha affermato che, in caso di infortunio sul lavoro, il calcolo del diritto alle ferie retribuite non dovrebbe più essere limitato al primo anno di interruzione del lavoro.
- In una terza decisione, Cass soc 13/09/2023 n° 22-10.529, una dipendente che aveva lavorato per più di 10 anni per un istituto di formazione ha chiesto al giudice di riconoscere l’esistenza di un contratto a tempo indeterminato e di compensare le ferie retribuite acquisite durante il suo contratto a tempo indeterminato, e non godute. La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione per l’indennità di congedo retribuito poteva iniziare a decorrere solo se il datore di lavoro aveva adottato le misure necessarie per consentire al lavoratore di esercitare efficacemente il suo diritto alle ferie retribuite. Di conseguenza, quando il lavoratore non ha potuto prendere le ferie a causa di una colpa del datore di lavoro (nel caso di specie il datore di lavoro non aveva riconosciuto l’esistenza di un contratto di lavoro e quindi il diritto alle ferie retribuite), il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere.
Conseguenze
Questi casi stabiliscono principi di applicazione immediata ma anche retroattiva, e sono estremamente importanti.
Va ricordato che, alla data di pubblicazione del presente articolo, il legislatore francese non è ancora intervenuto in merito alla corretta trasposizione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE o per limitare la portata di questa nuova giurisprudenza.
Ma due domande sono già state sottoposte al Consiglio costituzionale, che dovrà pronunciarsi il 30/01/2024:
1°/ Gli articoli L. 3141-3 e L. Gli articoli L. 3141-3 e L. 3141-5(5) del Codice del Lavoro violano il diritto alla salute e al riposo garantito dall’undicesimo paragrafo del Preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946, in quanto hanno l’effetto di privare, in assenza di lavoro effettivo, un dipendente in congedo per una malattia non professionale di qualsiasi diritto alle ferie retribuite e un dipendente in congedo per una malattia professionale di qualsiasi diritto alle ferie oltre un periodo di un anno?”.
2°/ L’articolo L. 3141-5, 5°, del Codice del lavoro viola il principio di uguaglianza garantito dall’articolo 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese del 1789 e dall’articolo 1 della Costituzione francese del 4 ottobre 1958, in quanto introduce, ai fini dell’acquisizione dei diritti alle ferie retribuite per i dipendenti il cui contratto di lavoro è sospeso per malattia, una distinzione basata sull’origine professionale o non professionale della malattia, che non è direttamente correlata all’obiettivo della legge che la istituisce?”.
È probabile che molti dipendenti chiedano al proprio datore di lavoro di regolarizzare il calcolo dei giorni di ferie retribuite, o fare la domanda ai tribunali competenti.
In una recentissima sentenza dell’11 gennaio 2024, la Corte d’Appello di CAEN ha applicato questo cambiamento nella giurisprudenza:
per i dipendenti il cui contratto di lavoro è sospeso a causa di una malattia, (professionale oppure no), continuano ad acquisire diritti alle ferie retribuite durante questo periodo, e questo diritto si prescrive solo quando il datore di lavoro ha permesso al dipendente di esercitare i suoi diritti alle ferie retribuite, per cui la richiesta di risarcimento non è prescritta in questo caso.
I datori di lavoro francesi e stranieri con dipendenti in Francia dovrebbero quindi adottare misure per regolarizzare la loro situazione.