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Distacco in Francia e attività sostanziale.

Attività sostanziale :

Distacco in Francia e attività sostanziale del datore di lavoro : combinando l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, ne consegue che, affinché il distacco abbia luogo, il datore di lavoro deve normalmente svolgere le sue attività nel territorio di uno Stato membro.

Questi criteri ripresi dai Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 provengono dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, giudice dell’interpreta des testi europei, a proposito del precedente Regolamento 1408/71.

È possibile citare le seguente sentenze :

  • CGE 10-2-2-2000 aff. 202/97, Fitzwilliam Executive Search Ltd contro Bestuur van het instituut sociale verzekeringen: RJS 5/00 n° 604, ECR I p. 883 per vedere qui
  • CGE 9-11-2000 aff. 404/98, 6a ch, P. c/ Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland: RJS 6/01 No. 807, Rec. I p. 9379) per vedere qui

Pertanto, non vi è distacco ai sensi della normativa europea in materia di sicurezza sociale nei seguenti casi:

  • quando l’impresa svolge un’attività secondaria dallo Stato di origine,
  • oppure l’impresa svolge soltanto un’attività di natura puramente amministrativa

Elementi da prendere in considerazione :

Quali sono gli elementi che caratterizzano l’attività sostanziale del datore di lavoro che vuole distaccare i propri dipendenti ?

Gli elementi da prendere in considerazione :
– devono essere adattati alle caratteristiche specifiche di ogni datore di lavoro
– e tenere conto dell’effetiva natura delle attività svolte

Nel caso di necessità oppure nel caso di dubbio su un’attività sostanziali o non sostanziale sul territorio dello Stato membro dell’impresa distaccante, l’istituzione competente di quest’ultima è tenuta ad esaminare tutti gli elementi che caratterizzano le attività svolte e particolarmente :

– l’ubicazione della sede centrale e dell’amministrazione della società;
– il numero del personale amministrativo che lavora rispettivamente nello Stato membro di stabilimento e nell’altro Stato membro;
– il luogo di assunzione dei lavoratori distaccati e di stipulazione della maggior parte dei contratti con i clienti;
– la legislazione applicabile ai contratti conclusi dalla società con i suoi dipendenti, da un lato, e con i suoi clienti, dall’altro;
– il fatturato realizzato in un periodo sufficientemente caratteristico in ciascuno Stato membro interessato;
– il numero di contratti eseguiti nello Stato d’origine.

Decisione della “Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale A2 del 12-6-2009, punto 1 § 5: GU C 106 del 12-6-2009, pag. 5. qui

L’elenco di questi elementi da verificare non può essere considerata come esaustiva, la verifica dovendo essere adattata al caso specifico nonché alla natura delle attività svolte dell’impresa distaccante nello Stato di origine.

Iscritto all’ordine degli avvocati di Lione, di Parigi e di Milano. Specializzazioni in Diritto internazionale e dell’Unione europea ed in Diritto societario. Considerato come un attore di riferimento nelle problematiche giuridiche tra la Francia e l’Italia. Parla fluentemente l’italiano.

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