DISTACCHI SUCCESSIVI PROIBITI
I distacchi successivi in alcuni casi sono una fonte di problemi per l’azienda italiana cha ha voglia di distaccare i propri dipendenti in Francia. Per evitare le rotazioni di lavoratori distaccati sullo stesso posto di lavoro, le regole dell’UE proibiscono di fruttare dei vantaggi della procedura di distacco per un lavoro a tempo indeterminato o semi-permanente con lo stesso dipendente o di dipendenti diversi.
SOSTITUZIONE DI UN LAVORATORE DISTACCATO
Difatti risulta dall’articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 che il lavoratore non può essere inviato per sostituire un altro lavoratore distaccato.
Se un lavoratore distaccato viene immediatamente sostituito da un altro lavoratore distaccato, quello nuovo lavoratore distaccato deve essere sottoposto alla legislazione dello Stato di occupazione dall’inizio della sua attività, in materia di sicurezza sociale vedere punto 1,7 della Guida pratica dell’UE.
Tale divieto di sostituzione sia applica sia per il paese di origine del lavoratore distaccato che per il paese che riceve il lavoratore.
Questo divieto significa in pratica che il lavoratore italiano ROSSI distaccato in Francia non potrà essere immediatamente sostituito dal lavoratore BIANCO di recente distacco di qualsiasi altro paese e questo indipendentemente dell’azienda e del paese.
Tuttavia in certi casi (malattia per es.) è possibile sostituire un lavoratore già distaccato alla condizione che il periodo per il quale è stato distaccato non sia trascorso.
DISTACCHI SUCCESSIVI NELLO STESSO PAESE
Trascorso il periodo di distaccato previsto, l’azienda distaccante deve rispettare un periodo di 2 mesi prima di distaccare lo stesso lavoratore per le stesse aziende e lo stesso paese.
In alcuni circostanze è possibile derogare a questo divieto. Decisione CACSSS A2 del 12-6-2009, punto 3 § 4: GU C 106 del 12-6-2009, pag. 5.
Per le possibili eccezioni a questo principio, cfr. TC-I-8980.
DISTACCHI SUCCESSIVI IN PAESI DIVERSI
Sono considerati come separati i distacchi consecutivi in paesi diversi sono in ogni caso considerati distacchi separati – articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004.
Decisione CACSSS A2 del 12-6-2009, punto 3, § 2: GU C 106, pag. 5.
Vedere qui la Decisione CACSSS A2 del 12-6-2009
Se vuoi leggere altri post sur il distacco qui.