Nel quadro di una controversia civile o commerciale, ogni parte può formulare ciò che si chiama una domanda d’articolo 700 del codice di procedura civile per chiedere il rimborso di una parte delle spese che avrà avanzato.
L’articolo 700 della CPC prevede che „ Il giudice condanna la parte tenuta ai costi o che perde il suo processo da pagare:
1° A l’altra parte la somma che determina, a titolo delle spese esposte e non comprese nei costi; (…)
In tutti i casi, il giudice tiene conto dell’equità o della situazione economica della parte condannata. Può, anche automaticamente, per ragioni tratte delle stesse considerazioni, dire che non c’è motivo a queste condanne. (…)
Di conseguenza anche se l’avvocato indica una somma, le giurisdizioni restano tuttavia libere di apprezzare l’importo che deve essere accordato. Non è dunque insolito che quest’importo differisce da quello chiesto dall’avvocato al proprio cliente.
Ovviamente, è possibile nel quadro di una procedura giudiziaria comunicare le fatture da cui vi siete liberati in anticipo presso il vostro avvocato affinché i magistrati abbiano un’idea più precisa delle spese che avete avanzato.
In pratica, la domanda d’articolo 700 CCP è bene lontano dalle spese e onorari realmente esposte e contrariamente ad alcuni paesi i tribunali non vanno a condannare la controparte al rimborso della totalità delle spese esposte.