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ontratto e condizioni generali di vendita. Troppo spesso l’imprenditore considera che non servono le condizioni i generali di vendita. E non avendo firmato nessuno contratto non sono impegnato ! Grave errore ! Un contratto può essere scritto oppure verbale e implicito. Un contratto implicito significa che nel caso di controversia il Tribunale adito dovrà definire il foro competente, la legge applicabile – quella italiana oppure quella francese ? E a secondo della risposta rinviare la causa oppure applicare le disposizioni della legge applicabile.

Le condizioni generali di vendita stabiliscono del regole del gioco tra il venditore e il suo compratore.

Trattandosi per esempio di una vendita tra l’Italia e la Francia si applica la legge del venditore – Regolamento 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) – quindi quella italiana :

Articolo 3 Libertà di scelta

1.   Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.

1.   In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale

Conviene aggiungere che la Francia e l’Italia hanno ratificato la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci del 11 aprile 1980 la quale sostituisce la legge applicabile per alcune cose : formazione del contratto, definizione della non conformità di un prodotto, luogo di consegna e di pagamento, termine e forma della denuncia del compratore, responsabilità del compratore e del venditore ecc…

Senza contratto scritto o condizioni generali di vendita conviene applicare sia la Convenzione di Vienna che la legge italiana per tutte quello che non viene trattato dalla Convenzione stessa.

Cosa prevedere nel contratto oppure nelle condizioni generali di vendita ? tante cose possono essere previste e per esempio :

  • clausola di legge applicabile e/o di esclusione della Convenzione di VIENNA la quale per alcuni aspetti è meno favorevole al venditore
  • clausola garanzia e di esclusione della garanzia
  • clausola di revisione dei prezzi
  • clausola di fatturato minimo
  • clausola risolutiva espressa
  • clausola di riservato dominio
  • ecc…

E come fare accettare le condizioni generali di vendita ? Ho bisogno di un accordo scritto per il riservato dominio ? E per la clausola di foro competente, ci vuole una firma … e devo applicare l’articolo 1342 del codice civile italiano e ottenere una coppa firma ? Posso prevedere un semplice click sul mio sito internet per l’accettazione della mie condizioni generali di vendita ?

Lo Studio BONSIRVEN Vi accompagna nella definizione e la redazione dei Vs. contratti e delle condizioni generali di vendita.


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