Gli articoli L 134-12 e L 134-13 del codice di commercio francese dispongono che l’agente di commercio ha diritto ad un indennità cessazione del rapporto, salve colpa grave. La parola cessazione significa che qualsiasi chiusura del rapporto che si sia o no un contratto scritto, all’iniziativa dell’agente di commercio oppure del preponente oppure alla scadenza di un contratto a durata fissa, il preponente deve riconoscere all’agente un indennità.
Tuttavia la questione era di sapere se l’agente ha sempre diritto a questa indennità ? Cosa succede quando il preponente vuole continuare il contratto ? L’agente ha la possibilità di rifiutare la continuazione e nel caso di rifiuto avrebbe diritto all’indennità ?
La Suprema Corte francese con sentenza del 21 giugno 2017 ha precisato che l’agente commerciale che rifiuta di sottoscrivere un nuovo contratto alla scadenza del precedente contratto a durata determinata non ha l’iniziativa della cessazione del rapporto e quindi ha diritto all’indennità prevista dall’articolo L 134-12 del Codice di commercio francese.
Per vedere la sentenza Cassazione 21-6-2017
Ricordiamo che la giurisprudenza francese da tempo ha confermato che alla scadenza contratto di agente di commercio a durata determinata viene sempre riconosciuto all’agente l’indennità prevista all’articolo L 134-12 e L 134-13 del Codice di commercio. per qualche esempio di giurisprudenza :
- Cass comm 23-4-2003
- Cass. com. 3-10-2006 : JCP E 2007.1443 note Leveneur
- TC Montpellier 15 juin 2011 RG: 2010 019779
La sentenza presentata precisa che l’indennità viene dovuta anche se l’agente rifiuta di continuare la relazione. La Suprema Corte considera che in questo caso l’agente non prende l’iniziativa della cessazione, perché la cessazione era prevista dall’origine.
La soluzione sembra difatti eccessiva e squilibrata.
Eccessiva perché per qualsiasi durata determinata di contratto l’agente avrebbe diritto ad un indennità di cessazione. A tale proposito ricordiamo che l’indennità riconosciuta abitualmente dai tribunali francesi si ammonta a 2 anni della media degli ultimi 3 anni di provvigioni. Quindi si può perfettamente imaginare una situazione di questo genere : un contratto a durata determinata di 6 mesi con 10.000 € di provvigioni acquisiti, un agente che non vuole continuare il rapporto… il preponente in tale caso potrebbe dovere pagare 10.000 € X 2 X 2 = 40.000 €.
Squilibrata perché in tale caso è il preponente che vuole continuare e l’agente che rifiuta.
La soluzione per uscire di un tale problema ? Preparare bene il contratto da sottoscrivere con l’agente.